Con sentenza n. 10834 del 1° agosto 2022 il TAR del Lazio, Sez. I, ha dichiarato illegittimo il regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista nella parte in cui non prevede che il titolo possa esser conferito anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione
In particolare, con D.M. 1° ottobre 2020, n. 163/2020, con il quale è stato modificato ed integrato il D.M. 12 agosto 2015, n. 144 di approvazione del regolamento per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di avvocato specialista. si stabilisce, all’art. 2, 3° comma: “Il titolo di avvocato specialista può essere conferito dal Consiglio Nazionale Forense anche in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca ove riconducibile ad uno dei settori di specializzazione di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto”.
Sicché l’avvocato professore ordinario di Diritto civile, di Diritto penale o di Diritto amministrativo, e degli altri settori di specializzazione previsti dal D.M. n. 163 del 2020 non può avere conferito dal Consiglio Nazionale Forense, in relazione alla comprovata esperienza, il titolo di avvocato specialista, che invece può essere conferito dall’avvocato che abbia conseguito il titolo di dottore di ricerca in uno dei settori di specializzazione.
La citata disposizione regolamentare è stata impugnata davanti al TAR Lazio dal prof. avv. Salvatore Raimondi, già professore ordinario di Diritto amministrativo nell’Università di Palermo sino al 1° novembre 2011 (data del collocamento a riposo), il cui ricorso è stato accolto con sentenza della sez. I, 01/08/2022, n. 10834, nella quale si legge: “è evidente che una simile disposizione è illogica nella misura in cui consentendo il conseguimento del titolo di avvocato specialista al dottore di ricerca (ossia colui che è dotato delle «competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione», cosí art. 4 d.m. 30 aprile 1999, n. 224) nega la medesima possibilità al professore ordinario, che ha raggiunto la «piena maturità scientifica» (v. art. 3, comma 2, lett. a) d.m. 7 giugno 2016, n. 120) e che quindi dimostra una maggiore competenza scientifica nel settore./ Conseguentemente, il ricorso deve accogliersi con annullamento dell’art. 2, comma 3 d.m. 163 cit., risultando esso illegittimo nella parte in cui non prevede che il titolo di avvocato specialista possa esser conferito dal Cnf anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione”
TAR LAZIO AVVOCATI SPECIALISTI SENT. 10824-2022