ASP Palermo, Il TAR annulla l’esclusione di due candidati al concorso per collaboratori amministrativi riservato ai disabili in stato di disoccupazione.
Con sentenza del 29 luglio 2022 il TAR Palermo, sezione II, ha annullato l’esclusione di due candidati al concorso per 4 posti di collaboratore amministrativo professionale (categoria D), riservato ai disabili in stato di disoccupazione, bandito nell’ottobre del 2018 dall’ASP di Palermo e conclusosi nel dicembre del 2021.
I ricorrenti, assistiti dagli avvocati Luigi Raimondi e Carmelo Neri, all’esito delle prove concorsuali si erano classificati al secondo ed al terzo posto ma erano stati esclusi dall’ASP perchè, in pendenza del concorso (durato ben tre anni), avevano trovato lavoro, perdendo lo stato di disoccupazione.
La seconde sezione del TAR, presieduta da Giuseppe La Greca (Relatore Fabrizio Giallombardo) ha accolto il ricorso affermando che “ove l’Amministrazione resistente avesse voluto stabilire, come ha sostenuto nelle proprie difese, che tale requisito originario fosse stato necessario per l’intera durata della procedura concorsuale, avrebbe dovuto espressamente prevederlo nel bando“.
Dalla legge n. 68/1999 sul collocamento dei disabili non emerge, infatti, un obbligo per l’Amministrazione procedente di imporre, quale requisito di partecipazione a un concorso, il perdurare all’infinito dell’iscrizione all’elenco dei disoccupati, atteso che “una simile interpretazione colliderebbe inevitabilmente con la finalità dichiarata della suddetta legge, che è quella della «promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato» (art. 1, co. 1, L. n. 68/1999)” la quale sarebbe frustrata se il possesso dello stato di disoccupazione divenisse oggetto di una valutazione dipendente dall’imprevedibile durata della procedura concorsuale.