RAP s.p.a., assistita dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi, ha ottenuto dal TAR Sicilia – Palermo, con sentenza n. 1599 del 12 luglio 2018, l’annullamento del decreto dirigenziale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, del 31 maggio 2016, con il quale nel volturare in favore di RAP l’Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa alla gestione della discarica di Bellolampo, non escludeva, come era stato richiesto dalla RAP, la gestione post-operativa delle vasche esaurite di Bellolampo (I, II, III bis, IV, V, Vbis).
In buona sostanza, nel contratto di servizio intercorrente tra il Comune di Palermo e RAP, stipulato il 6 agosto 2014, si precisa che rientrano tra compiti della RAP la “Gestione operativa, chiusura e gestione post operativa della VI vasca della Discarica di Bellolampo e di quelle ulteriori che venissero successivamente realizzate e messe in funzione”.
Con il decreto impugnato l’Assessorato regionale resistente accollava a RAP la gestione “post-mortem” delle vasche esaurite di Bellolampo (I, II, III bis, IV, V, Vbis) , che comporta una spesa annua di circa 6 milioni di euro.
Nella sentenza si legge che “appare conclamata l’illegittimità del provvedimento impugnato che in totale carenza di motivazione ha volturato per intero l’Autorizzazione Integrata Ambientale in capo a RAP attribuendole unilateralmente la gestione ordinaria delle vasche denominate I, II, III, III bis, IV, V e V bis della discarica di Bellolampo, così obliterando l’obbligo di previamente individuare il gestore ordinario cui affidarne la gestione post-operativa” (par. 4.3).
Inoltre, il TAR, in accoglimento del ricorso per motivi aggiunti di RAP, ha ordinato “all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di convocare la conferenza di servizi al fine della conclusione del procedimento…“, volto all’individuazione del soggetto gestore delle vasche dismesse.
Secondo il TAR, infatti, risulta “palese un’evidente crasi logica nelle determinazioni assunte dall’amministrazione, laddove a fronte di un procedimento amministrativo funzionale a individuare il soggetto gestore delle vasche dismesse mai concluso, il provvedimento di voltura impugnato attribuisce invece, e inopinatamente, tale onere alla Rap Spa senza, peraltro, la previsione di alcun compenso, e senza che – come già rilevato – sia stata ostesa alcuna motivazione in punto di individuazione del soggetto gestore, che allo stato degli atti risulta tuttora non definita“.