Lo studio è incentrato sul “Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana” (C.G.A.), istituito, con D.lgs. n. 654 del 1948, in luogo delle sezioni del Consiglio di Stato previste dall’art. 23 dello Statuto siciliano (R.D.L. n. 455 del 1946). Il C.G.A. si differenzia dalle vere e proprie sezioni perchè ha composizione mista: in sede giurisdizionale il collegio giudicante è composto dal presidente, che è un presidente di sezione del Consiglio di Stato, da due Consiglieri di Stato, e da due non togati, designati dalla Regione (originariamente dalla giunta regionale, ed oggi dal presidente). Con ordinanza n. 185 del 13 maggio 2003 lo stesso Consiglio sollevava la questione di costituzionalità della composizione mista. Pendente il giudizio la disciplina veniva parzialmente modificata con D.lgs. n. 373 del 2003, con il quale veniva effettuato un maquillage, ma rimaneva ferma la composizione mista. Veniva nuovamente sollevata dal C.G.A. la questione di costituzionalità con diverse ordinanze del 2004. Ma la Corte costituzionale, con sentenza n. 316 del 2004, riteneva la questione non fondata. Si rivelava infruttuoso anche il tentativo compiuto innanzi alla Corte di cassazione a sezioni unite di fare sollevare la questione di costituzionalità sotto il profilo della violazione del principio del giusto processo davanti a giudice terzo ed imparziale (art. 111, 1° e 2° comma, profilo non esaminato nella sentenza della Corte cost.). Le SS.UU., con ordinanza n. 19810 del 2008 si sono pronunziate per la manifesta infondatezza. Il lavoro, dopo la ricostruzione di tutte le vicende cha hanno contrassegnato lo storia, ormai ultrasessantennale, dell’istituto, prosegue con una puntuale critica della sentenza della Corte cost. e con lo studio dei profili di incostituzionalità con riferimento, oltre che all’art. 23 dello Statuto siciliano, al principio del giusto processo davanti a giudice terzo ed imparziale, sancito dall’art. 111 Cost.