Con sentenza del 15 maggio 2019, n. 438 il CGA ha definitivamente accolto le ragioni della Trade Eco Service s.r.l. (assistita dagli avv.ti Salvatore Raimondi, Luigi Raimondi e Giuseppe La Barbera), operante nel settore del trattamento, trasporto e gestione dei rifiuti, colpita nel 2016 da un’interdittiva antimafia della Prefettura di Palermo, legata allo scioglimento per mafia del Comune di Corleone.
Secondo la ricostruzione della prefettura la TES avrebbe ricevuto tutele e vantaggi, manifestate in occasione dell’affidamento di commesse pubbliche da parte del Comune di Corleone, di cui sempre nel 2016 è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale e il commissariamento in ragione della permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata.
Ma secondo il CGA la ricostruzione della Prefettura non è persuasiva. Come dimostrato dalla difesa della società, infatti, nell’ultimo quinquennio gli affidamenti ricevuti da parte del Comune di Corleone, sono di importo già di per sé abbastanza contenuto. E la maggior parte di essi derivano da servizi prestati durante la consiliatura che ha preceduto quella guidata dal Sindaco Savona, (la sola) che è stata oggetto di scioglimento.
Quanto alla circostanza che gli affidamenti siano stati, in molti casi, senza gara, sulla base di ordinanze sindacali contingibili ed urgenze giustificate in nome dell’emergenza, il CGA afferma che è fatto notorio che tale modalità “costituisce non infrequentemente, nella patologia dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti in (larghe parti della) Sicilia, una regola piuttosto che un’eccezione”.
A questo si aggiunga, quale ulteriore dato che indebolisce la tesi della Prefettura che “a partire dal 2013, con la nuova consiliatura, non solo gli affidamenti andarono riducendosi sensibilmente di numero e comunque di entità, ma maturarono anche dei ritardi nel pagamento dei corrispettivi per i servizi resi, come dimostrano i procedimenti monitori che TES ha dovuto avviare nei confronti del Comune per far fronte all’inadempimento e per conseguire i propri crediti; fatti che apparentemente poco o nulla si conciliano con l’assunto per cui TES avrebbe avuto un rapporto privilegiato con il Comune, ricavandone così vantaggi significativi”.
La sentenza presenta profili di notevole interesse nella materia delle interdittive prefettizie. Il Consiglio precisa che “l’informativa prefettizia costituisce una manifestazione di giudizio e non di volontà” sicché “il richiamo insistito alla (categoria della) discrezionalità amministrativa è improprio“. Aggiunge che il giudizio del Prefetto “avendo un’incidenza estremamente ragguardevole (in termini di afflittività) sulla vita delle imprese dovrebbe potersi fondare su un quadro investigativo il più possibile completo ed esaustivo, e questo sia quando l’esito è liberatorio sia quando invece non lo è“.