Con Ordinanza del 7 dicembre 2016 il TAR ha rigettato l’istanza cautelare volta alla sospensione della ZTL, accogliendo le tesi difensive del Comune di Palermo e di AMAT s.p.a. (assistita dal Prof. Avv. Salvatore Raimondi). Nell’ordinanza non soltanto si riconosce l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile (il periculum). Ma si svolgono rilievi molto puntuali sulla infondatezza del ricorso (il fumus).
Segnatamente, il TAR ha affermato che la Giunta non ha agito al di fuori delle sue competenze. Ha ritenuto che il provvedimento è sorretto da “idonee motivazioni” e che la modulazione dei pass tiene conto “dei vari interessi coinvolti”. Ha riconosciuto che il provvedimento è assunto nell’ambito di “una serie di misure ad esso coordinate” e che il Comune ha dimostrato il potenziamento del trasporto pubblico.
In relazione a quest’ultimo punto il TAR ha espressamente respinto le tesi dei ricorrenti sulla “non effettività dell’ampliamento/rinnovamento del parco bus” ed ha riconosciuto “il potenziamento dei parcheggi di interscambio”.
Al riguardo, i ricorrenti non sono stati in grado di confutare il dato, supportato da numerosi elementi documentali, secondo il quale dall’adozione del PGTU ad oggi la capacità del trasporto pubblico è aumentata di 6616 passeggeri/ora. Ben oltre l’incremento di 6000 passeggeri/ora che il PGTU indicava per l’istituzione delle ZTL1+2.
In ultimo, come è significativo, il TAR ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio.