Con sentenza n. 38 del 31 gennaio 2018 il CGA ha accolto gli appelli dell’Assessorato Regionale al turismo, con gli interventi ad adiuvandum di circa 200 guide turistiche e delle rispettive associazioni di riferimento (assistite dagli avvocati Salvatore e Luigi Raimondi) avverso 5 sentenze del TAR Catania che, in accoglimento dei ricorsi di 85 accompagnatori turistici, aveva ritenuto che le due figure professionali fossero state unificate dal codice del turismo.
Nella sentenza, assai articolata e ricca di riferimenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di professioni turistiche ed alla legislazione di altre regioni, per l’essenziale, si legge che:
a) “Diversamente dalla conclusioni cui è pervenuto il Tar, questo Consiglio ritiene che tanto il Codice del turismo che le altre disposizioni di leggi statali richiamate non diano adito ad alcun dubbio interpretativo in merito alla permanenza della distinzione tra la professione di guida turistica e di accompagnatore turistico“;
b) ” Il diniego apposto dall’Amministrazione regionale alla diffida dei ricorrenti in primo grado è legittimo perché posto in essere in ragione di quanto previsto dalla legislazione regionale siciliana, atteso che nell’art. 6 del Codice del turismo permane la distinzione tra le due figure professionali di guida turistica e di accompagnatore turistico. La legislazione statale non ha quindi mutato i principi fondamentali della materia e, quindi, la legislazione regionale di riferimento non è stata abrogata per effetto dei meccanismi di raccordo fra fonti statali e fonti regionali di cui all’art. 10 della legge n.62 del 1953“.
c) “… il Collegio rileva che il giudice di primo grado non ha tenuto in debita considerazione che la citata sentenza della Corte di Giustizia del 26 febbraio 1991 n. C-80/89 si riferisce alla circolazione temporanea delle guide turistiche, e che nulla dispone in tema di equiparazione tra le professioni di guida turistica e accompagnatore turistico. È agevole notare che i ricorrenti oggi appellati non esercitano una professione turistica in modo occasionale e temporaneo, al contrario essi hanno agito in giudizio perché venisse annullato il diniego legittimamente apposto dall’Amministrazione regionale al loro inserimento stabile nell’albo delle guide turistiche. Nel caso di specie non sussiste alcuna discriminazione alla rovescia dal momento che nell’ordinamento dell’Unione europea le disposizioni distinguono il trattamento riservato al lavoratore stabilito in uno Stato membro da quello assicurato al lavoratore occasionale (art. 49 e art. 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)“.
CGA Sentenza 31 gennaio 2018 n. 38 Guide Turistiche