Con ordinanza n 398 del 27 maggio 2016 il CGA ha accolto l’appello dell’AMAT e del Comune avverso l’Ordinanza del TAR che sospendeva la ZTL istituita dal Comune di Palermo.
Segnatamente, il Consiglio esordisce dicendo che le ZTL sono un utile strumento per il contenimento delle emissioni dannose. Fa riferimento, in relazione a Palermo, a “dati allarmanti ed incontestati relativi all’inquinamento atmosferico”. Rammenta che le ZTL sono “già avviate da anni in molte altre città d’arte italiane”.
Fatte tali premesse in generale, riconosce la mancanza del pregiudizio cautelare per il diritto alla mobilità, presupposto indispensabile della sospensiva.
Il Consiglio prospetta poi l’ipotesi che il Comune dia un “immediato avvio alle misure concretamente adottate”, ma considera preferibile che il Comune proceda ad una verifica dei provvedimenti impugnati alla stregua di alcune delle censure dei ricorrenti che il TAR ha ritenuto fondate. In particolare: a) la dimostrazione dell’effettivo potenziamento del trasporto pubblico; b) il coordinamento con altre misure di contenimento delle emissioni inquinanti; c) la calibrazione delle eccezioni al divieto di transito sulla base di esigenze oggettive, quali la residenza o il luogo di lavoro all’interno della ZTL.
E’ il caso di precisare che, ove il Comune volesse aderire all’invito del CGA, non sarebbe difficile integrare in tempi rapidi la motivazione del provvedimento, dando conto:
a) del notevole consolidamento del sistema di trasporto pubblico urbano: quattro linee di TRAM, apertura di due nuove stazioni del passante ferroviario, acquisto di numerosi nuovi autobus, aumento delle frequenze degli autobus dentro e verso la ZTL, triplicazione del servizio di car sharing, introduzione del bike sharing, ecc.
b) del coordinamento della ZTL con altre misure di contenimento delle emissioni inquinanti, anch’esse senza precedenti quali: la realizzazione di numerose aree pedonali, la ZTL di via Maqueda, la ZTL arabo normanna (via Vittorio Emanuele), la realizzazione di piste ciclabili nell’ambito del piano della mobilità dolce, il piano del trasporto pubblico extraurbano su gomma ecc
c) quanto alle eccezioni al divieto di transito, è da rammentare che il Comune le ha già calibrate. In particolare, per i residenti e categorie assimilate, oltre allo sconto del 10% sul corrispettivo, è prevista anche la deroga per i veicoli euro 0, euro 1, euro 2. Naturalmente, se il Comune lo ritiene potrà calibrare in modo differente le eccezioni. In questo caso però, stante che la censura accolta dal TAR (e compendiata dal CGA) è che la ZTL non può essere “un permesso generalizzato, purché a pagamento” il riesame potrebbe anche dar luogo ad una ZTL più restrittiva della mobilità privata. Ci si può chiedere se è questo il risultato che vogliono conseguire i ricorrenti.
In concreto il Comune può partire subito oppure può condurre la verifica suggerita dal CGA integrando la motivazione del provvedimento ed eventualmente apportando qualche modifica.